1. I datori di lavoro pubblici e privati e le rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative intese a prevenire e a contrastare gli atti e i comportamenti di violenza e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ove siano denunciati, da parte dei singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.