Art. 2.
(Attività di prevenzione e di accertamento. Codici antimolestie).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati e le rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative intese a prevenire e a contrastare gli atti e i comportamenti di violenza e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Ove siano denunciati, da parte dei singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.

 

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      3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro sono tenuti ad adottare codici antimolestie recanti, in particolare, norme volte alla prevenzione degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante adeguate procedure di conciliazione.